Regolamento interno dell’Associazione Sentina

TITOLO I

Denominazione – Sede - Scopo-Durata

Articolo 1

E’ costituita con sede in San Benedetto del Tronto denominata Associazione Sentina. L’associazione ha vocazione pluralista, apartitica, a carattere volontario, democratico e non persegue fini di lucro.

Articolo 2

Lo scopo principale dell’associazione è di rendere la Sentina un luogo migliore, per le donne e gli uomini, i bambini e gli anziani, che vogliono trascorrere un momento di serenità e spensieratezza tra il profumo dei fiori, il volo degli uccelli e il dolce brusio del mare. Tale scopo sarà raggiunto attraverso l’attività di supervisione e monitoraggio di enti terzi, volti alla tutela della zona di interesse naturalistico, non precludendo altresì attività di promozione e sviluppo anche nell’area non interessata dalla stessa. Si prevedono inoltre iniziative di carattere culturale e ricreativo finalizzate alla diffusione di materiale informativo e alla valorizzazione della zona .

Articolo 3

La durata dell’Associazione è indeterminata.

TITOLO II

Patrimonio-Entrate

Articolo 4

Il patrimonio sociale dell’associazione è costituito da beni immobili e mobili che potranno pervenire a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi da parte di enti e privati,sempre che le elargizioni e i contributi di cui sopra siano espressamente destinati ai fini istituzionali. Per l’adempimento dei suoi compiti, l’associazione dispone delle seguenti entrate:

a) Contributi ed erogazioni provenienti da enti pubbl

TITOLO III

Soci - Assemblee

Articolo 5

Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla propria appartenenza politica o religiosa, sesso, cittadinanza, appartenenza etnica e professione. I minori di diciotto anni possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori, e comunque non godono del diritto di voto in assemblea. Agli aspiranti soci sono richiesti l’accettazione dello statuto, l’assenza di pendenze penali, il godimento di tutti i diritti civili e il rispetto della civile convivenza.

Articolo 6

Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, unitamente di accettare ed attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

Articolo 7

Entro trenta giorni dalla presentazione, il Consiglio Direttivo prenderà in esame le domande di ammissione, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti richiesti e delibererà sulle stesse. Nel caso in cui la domanda venga respinta, l’interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva l’Assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria.

Articolo 8

Non possono essere accettate le richieste d’iscrizione a socio dell’Associazione Sentina pervenute da persone che:
a) Appartengono ad associazioni o gruppi i cui scopi contrastano con quelli dell’associazione Sentina;
b) Abbiano pubblicamente rilasciato dichiarazioni ritenute lesive nei confronti dell’Associazione Sentina;
c) Abbiano pubblicamente dichiarato la loro avversità all’Oasi naturalistica della Sentina.

Sono incompatibili con qualsiasi carica all’interno dell’associazione persone che:
a) Appartenendo ad enti/associazioni/organizzazioni possono avere un conflitto di interessi e/o
di funzione.

L’ assemblea dei soci è composta da:
a) Soci Fondatori
b) Soci Ordinari
c) Soci Benemeriti

Sono soci Fondatori:
le persone fisiche che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione stessa.

Sono soci Ordinari:
le persone fisiche che hanno fatto richiesta di adesione previo esame ed approvazione da parte del Consiglio Direttivo.

Sono soci Benemeriti:
le persone fisiche e giuridiche che, oltre agli impegni propri dei soci ordinari versino una somma come liberalità.

I soci hanno diritto a:
a) riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’associazione;
b) eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.

Hanno diritto di voto in Assemblea i soci che abbiano rinnovato l’adesione almeno cinque giorni prima dello svolgimento dell’Assemblea. Il socio è tenuto al rispetto dello statuto e del regolamento interno, ad osservare le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere irreprensibile condotta civile e morale.

E’ tenuto, inoltre, a non strumentalizzare la propria appartenenza all’Associazione per fini e scopi personali e/o politici, pena la radiazione. Qualora si ravveda la possibilità, il socio in buona fede deve presentare le proprie dimissioni al Consiglio Direttivo.

La qualifica di socio si perde per:
a) decesso;
b) espulsione o radiazione;
c) dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

Articolo 9

L’assemblea dei soci delibera:
a) sulla programmazione generale e sulle direttive generali dell’associazione;
b) sull’elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
c) sulla nomina dei membri del Collegio dei Revisori;
d) sulla nomina dei membri del Collegio dei Garanti;
e) sulle eventuali modifiche da apportare allo statuto;
f) sugli eventuali regolamenti di organizzazione dell’attività dell’Associazione;
g) sui ricorsi presentati da soci e non.

Partecipano all’Assemblea tutti i soci che alla data di convocazione dell’Assemblea stessa siano iscritti a libro soci. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria regolarmente costituita o legalmente convocata, rappresenta la universalità dei soci e le loro deliberazioni, prese in conformità alla legge e allo statuto, obbliga tutti i soci, compresi gli assenti o i dissenzienti, salvo il disposto dell’art. 2437 c.c..

Viene convocata a cura del Consiglio Direttivo tramite affissione in bacheca, ove possibile, tramite sms o posta elettronica da inviare ad ogni socio almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza. Nell’avviso debbono essere indicati il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza e l’elenco degli
argomenti da trattare.

Lo stesso avviso potrà indicare il luogo, il giorno e l’ora per l’adunanza in seconda convocazione. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Saranno tuttavia valide le assemblee non convocate come sopra, qualora siano presenti tutti i soci e vi assista l’intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Sindaci Revisori ed il Collegio dei Garanti.

Articolo 10

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta di questi ultimi. In seconda convocazione, invece, l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta sulle questioni poste all’ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all’art.11. Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni.

Articolo 11

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti.

Articolo 12

L’Assemblea è presieduta da un presidente e da un segretario eletti in seno alla stessa. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o per scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto. Per l’elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto. Le deliberazioni dovranno essere verbalizzate indicando, per le elezioni, il numero dei votanti, il numero delle schede valide, nulle e bianche, ed i voti ottenuti dai soci. Tale verbale dovrà poi essere a disposizione dei soci.

Articolo 13

L’Assemblea ordinaria delibera secondo il principio del voto singolo di cui all’art.2532 del Codice Civile e viene convocata almeno una volta l’anno nel periodo che va dal 1 gennaio al 30 aprile.

Essa, nei termini di cui all’art.9:
a) approva il bilancio consuntivo e preventivo;
b) approva le linee generali del programma di attività;
c) elegge liberamente gli organismi direttivi (Consiglio Direttivo, Collegio dei Sindaci Revisori, Collegio dei Garanti) alla fine del mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi, votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi scelti tra i soci fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo.In caso di parità di voti all’ultimo posto utile sarà eletto il socio con la maggiore anzianità di iscrizione all’associazione;
d) nel caso di cui sopra, elegge una commissione elettorale composta da almeno tre membri che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
e) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

Articolo 14

L’Assemblea straordinaria viene convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario e ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci Revisori o almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto. L’Assemblea dovrà avere luogo entro trenta giorni dalla data in cui viene richiesta.

TITOLO IV

Amministrazione

Articolo 15

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’Assemblea dei soci e dura in carica tre anni. E’ composto da un minimo di cinque membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge, nel primo consiglio se l’assemblea dei soci non ha provveduto il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e un cassiere al suo interno.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione di fronte a terzi e in giudizio e cura l’esatta e tempestiva esecuzione delle deliberazioni degli organi da lui presieduti.

Il Presidente, d’intesa con il Consiglio Direttivo promuove iniziative atte a sensibilizzare la pubblica opinione in merito ai problemi programmatici previsti dallo statuto.

Il Presidente relaziona all’assemblea sia sulle attività svolte dall’Associazione sia su quelle in
corso di programmazione ed esecuzione.

Articolo 16

Il Consiglio Direttivo:
a) presiede alla puntuale attuazione delle norme statutarie;
b) adotta deliberazioni relative a provvedimenti di ordinaria e straordinaria amministrazione aventi carattere di urgenza;
c) cura la corretta gestione finanziaria dell’Associazione;
d) propone e regola la programmazione e la esecuzione dell’attività dell’Associazione;
e) sviluppa una proficua attività di sensibilizzazione dell’opinione pubblica;
f) eseguire le delibere dell’Assemblea;
g) formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
h) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi;
i) deliberare circa l’ammissione dei soci;
j) deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
k) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
l) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad esso affidati;
m) decidere le modalità di partecipazione dell’associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente statuto
n) è autorizzato a svolgere, presso le autorità competenti, tutte le pratiche occorrenti per il riconoscimento, ai sensi dell’art. 12 del c.c., al fine del conseguimento della personalità giuridica;
o) può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell’associazione.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante (a seconda dei casi) il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l’espulsione o la radiazione per i seguenti motivi:
a) inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle
deliberazioni degli organi sociali;
b) denigrazione dell’associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
c) l’attentare in qualche modo al buon andamento dell’associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento; - il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
d) appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà
dell’associazione;
e) l’arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all’associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione è ammesso il ricorso entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.

Articolo 17

Il Consiglio Direttivo si riunisce periodicamente per l’ordinaria amministrazione, e straordinariamente ogni qualvolta ne facciano richiesta un terzo dei consiglieri o su convocazione del Presidente.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Le votazioni normalmente sono palesi; possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere. La parità
di voti comporta la reiezione della proposta.

Articolo 18

La convocazione del Consiglio Direttivo deve essere fatta pervenire ai Consiglieri almeno tre giorni prima della data fissata, o, in via d’urgenza 24 ore prima via e-mail o sms.

I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive decade. Il consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal socio risultato primo escluso all’elezione del consiglio; diversamente, a discrezione del consiglio. La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia il Consiglio Direttivo decade. Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei consiglieri. Il Consiglio decaduto o dimissionato è tenuto a convocare l’assemblea, indicendo nuove elezioni, entro trenta giorni.

TITOLO V

Collegio dei Garanti – Collegio dei Revisori

Articolo 19

Il Collegio dei Garanti è composto da tre membri, o comunque da un numero dispari di componenti diverso da uno. Dura in carica tre anni e viene chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all’interno dell’associazione, sulle violazioni dello statuto e del regolamento e sull’inosservanza delle delibere. Il Collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, riunendosi ogni qual volta le condizioni lo rendano necessario.

Articolo 20

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri. Ha il compito di controllare tutta l’attività amministrativa e finanziaria dell’associazione, nonché di verificare l’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo. Relaziona al Consiglio Direttivo e all’Assemblea. Si riunisce ordinariamente una volta all’anno e straordinariamente ogni qual volta ne faccia richiesta motivata uno dei suoi membri o il Consiglio Direttivo.

Articolo 21

I Sindaci Revisori ed i membri del Collegio dei Garanti hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Articolo 22

Le cariche di consigliere, sindaco revisore e membro del Collegio dei Garanti sono incompatibili fra di loro.

TITOLO VI

Bilancio e Avanzi di Gestione

Articolo 23

Il rendiconto economico comprende l’esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all’assemblea dei soci entro il 30 aprile dell’anno successivo. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Articolo 24

Eventuali avanzi di gestione saranno tassativamente destinati al miglioramento delle attrezzature dell’Associazione e, più in generale allo sviluppo e promozione della vita associativa. E’ in ogni caso vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO VII

Scioglimento e Liquidazione

Articolo 25

La decisione motivata di scioglimento dell’associazione deve essere presa dalla maggioranza assoluta dei soci presenti, in un’Assemblea valida alla presenza di almeno i quattro quinti degli aventi diritto. L’assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, ad altra associazione con finalità analoga e/o per uno o più scopi di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della legge 23/12/1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori
scegliendoli preferibilmente fra i soci.

Articolo 26

Per quanto non compreso dallo statuto o dal regolamento interno decide l’Assemblea ai sensi del codice civile e delle leggi vigenti.

TITOLO VIII

Comunicati stampa e dichiarazioni pubbliche

Articolo 27

I comunicati stampa, gli articoli giornalistici o comunque le dichiarazioni pubbliche fatte a nome dell’ Associazione Sentina, devono essere approvate dal Consiglio Direttivo i cui membri devono essere informati almeno 24 ore prima del rilascio, e comunque dal presidente che ne risponde legalmente. Salvo casi eccezionali, qualora si verificassero motivi di urgenza e di oggettiva impossibilità ad avvisare il Consiglio Direttivo (ad esempio interviste richieste senza adeguata programmazione o note di smentite ufficiali a dichiarazioni fatte da terzi), è dispensato il Presidente o un suo delegato.

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