Statuto dell’Associazione Sentina

Art. 1

E’ costituita con sede in San Benedetto del Tronto denominata Associazione Sentina. L’associazione ha vocazione pluralista, apartitica, a carattere volontario, democratico e non persegue fini di lucro. La durata dell’ Associazione è indeterminata.

Art. 2

Lo scopo principale dell’associazione è di rendere la Sentina un luogo migliore, per le donne e gli uomini, i bambini e gli anziani, che vogliono trascorrere un momento di serenità e spensieratezza tra il profumo dei fiori, il volo degli uccelli e il dolce brusio del mare. Tale scopo sarà raggiunto attraverso l’attività di supervisione e monitoraggio di enti terzi, volti alla tutela della zona di interesse naturalistico, non precludendo altresì attività di promozione e sviluppo anche nell’area non interessata dalla stessa. Si prevedono inoltre iniziative di carattere culturale e ricreativo finalizzate alla diffusione di materiale informativo e alla valorizzazione della zona .

Art. 3

Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla propria appartenenza politica o religiosa, sesso, cittadinanza, appartenenza etnica e professione. I minori di diciotto anni possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori, e comunque non godono del diritto di voto in assemblea. Agli aspiranti soci sono richiesti l’accettazione dello statuto, l’assenza di pendenze penali, il godimento di tutti i diritti civili e il rispetto della civile convivenza.

Art. 4

Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, unitamente di accettare ed attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

Art. 5

Entro trenta giorni dalla presentazione, il Consiglio Direttivo prenderà in esame le domande di ammissione, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti richiesti e delibererà sulle stesse. Nel caso in cui la domanda venga respinta, l’interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva l’Assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria.

Art. 6

I soci hanno diritto a: - riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’associazione; - eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti. Hanno diritto di voto in Assemblea i soci che abbiano rinnovato l’adesione almeno cinque giorni prima dello svolgimento dell’Assemblea.

Art. 7

Il socio è tenuto al rispetto dello statuto e del regolamento interno, ad osservare le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere irreprensibile condotta civile e morale.

Art. 8

La qualifica di socio si perde per: - decesso; - espulsione o radiazione; - dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

Art. 9

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante (a seconda dei casi) il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l’espulsione o la radiazione per i seguenti motivi: -inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; - denigrazione dell’associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci; - l’attentare in qualche modo al buon andamento dell’associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento; - il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee; - appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell’associazione; - l’arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all’associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

Art. 10

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione è ammesso il ricorso entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.

Art. 11

Il patrimonio sociale dell’associazione è indivisibile ed è costituito dai beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione, nonchè contributi, erogazioni e lasciti diversi, sempre che le elargizioni e i contributi di cui sopra siano espressamente destinati ai fini istituzionali.

Art. 12

Il rendiconto economico comprende l’esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all’assemblea dei soci entro il 30 aprile dell’anno successivo. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento. Eventuali avanzi di gestione saranno tassativamente destinati al miglioramento delle attrezzature dell’ Associazione e, più in generale allo sviluppo e promozione della vita associativa. E’ in ogni caso vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 13

Partecipano all’Assemblea tutti i soci che alla data di convocazione dell’Assemblea stessa siano iscritti a libro soci. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria, e viene convocata a cura del Consiglio Direttivo tramite affissione in bacheca, ove possibile, tramite sms o posta elettronica da inviare ad ogni socio.

Art. 14

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta di questi ultimi. In seconda convocazione, invece, l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta sulle questioni poste all’ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all’art.15. Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni.

Art. 15

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti.

Art. 16

L’Assemblea è presieduta da un presidente e da un segretario eletti in seno alla stessa. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o per scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto. Per l’elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto. Le deliberazioni dovranno essere verbalizzate indicando, per le elezioni, il numero dei votanti, il numero delle schede valide, nulle e bianche, ed i voti ottenuti dai soci. Tale verbale dovrà poi essere a disposizione dei soci.

Art. 17

L’Assemblea ordinaria delibera secondo il principio del voto singolo di cui all’art.2532 del Codice Civile e viene convocata almeno una volta l’anno nel periodo che va dal 1 gennaio al 30 aprile. Essa, nei termini di cui all’art.6: -approva il bilancio consuntivo e preventivo; -approva le linee generali del programma di attività; -elegge liberamente gli organismi direttivi (Consiglio Direttivo, Collegio dei Sindaci Revisori, Collegio dei Garanti) alla fine del mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi, votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi scelti tra i soci fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo. In caso di parità di voti all’ultimo posto utile sarà eletto il socio con la maggiore anzianità di iscrizione all’associazione; - nel caso di cui sopra, elegge una commissione elettorale composta da almeno tre membri che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini; -delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

Art. 18

L’Assemblea straordinaria viene convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario e ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci Revisori o almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto. L’Assemblea dovrà avere luogo entro trenta giorni dalla data in cui viene richiesta.

Art. 19

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’Assemblea dei soci e dura in carica tre anni. E’ composto da un minimo di cinque membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

Art. 20

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno: - il Presidente: ha la rappresentanza legale dell’associazione ed è il responsabile di ogni attività della stessa. Convoca e presiede il Consiglio; - il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di impedimento di questi, ne assume le mansioni; - il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell’associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente. Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell’associazione.

Art. 21

Compiti del Consiglio Direttivo sono: - eseguire le delibere dell’Assemblea; - formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea: - predisporre i bilanci preventivi e consuntivi; - deliberare circa l’ammissione dei soci; - deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci; - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali; - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad esso affidati; - decidere le modalità di partecipazione dell’associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente statuto.

Art. 22

Il Consiglio Direttivo si riunisce periodicamente per l’ordinaria amministrazione, e straordinariamente ogni qualvolta ne facciano richiesta un terzo dei consiglieri o su convocazione del Presidente. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Le votazioni normalmente sono palesi; possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Art. 23

I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive decade. Il consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal socio risultato primo escluso all’elezione del consiglio; diversamente, a discrezione del consiglio. La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia il Consiglio Direttivo decade. Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei consiglieri. Il Consiglio decaduto o dimissionato è tenuto a convocare l’assemblea, indicendo nuove elezioni, entro trenta giorni.

Art. 24

Il Collegio dei Garanti è composto da tre membri, o comunque da un numero dispari di componenti diverso da uno. Viene chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all’interno dell’associazione, sulle violazioni dello statuto e del regolamento e sull’inosservanza delle delibere. Il Collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, riunendosi ogni qual volta le condizioni lo rendano necessario.

Art. 25

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri. Ha il compito di controllare tutta l’attività amministrativa e finanziaria dell’associazione, nonché di verificare l’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo. Relaziona al Consiglio Direttivo e all’Assemblea. Si riunisce ordinariamente e straordinariamente ogni qual volta ne faccia richiesta motivata uno dei suoi membri o il Consiglio Direttivo.

Art. 26

I Sindaci Revisori ed i membri del Collegio dei Garanti hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Art. 27

Le cariche di consigliere, sindaco revisore e membro del Collegio dei Garanti sono incompatibili fra di loro.

Art. 28

La decisione motivata di scioglimento dell’associazione deve essere presa dalla maggioranza assoluta dei soci presenti, in un’Assemblea valida alla presenza di almeno i quattro quinti degli aventi diritto. L’assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, ad altra associazione con finalità analoga e/o per uno o più scopi di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della legge 23/12/1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci.

Art. 29

Per quanto non compreso dallo statuto o dal regolamento interno decide l’Assemblea ai sensi del codice civile e delle leggi vigenti.

San Benedetto del Tronto, lì 03/04/05

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